Art. 104
Concessione del riconoscimento e approvazione dei programmi operativi
In vigore dal 7 giu 2011
Concessione del riconoscimento e approvazione dei programmi operativi
1. Prima di riconoscere un’organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l’organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento.
2. Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell’, l’autorità competente dello Stato membro verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli riguardano in particolare:
a)
l’esattezza delle informazioni di cui all’, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;
b)
la conformità dei programmi con l’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale;
c)
l’ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;
d)
la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti obiettivi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se gli obiettivi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte e
e)
la conformità degli interventi oggetto della domanda di aiuto con la pertinente normativa dello Stato membro e dell’Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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