Art. 95
Rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione
In vigore dal 7 giu 2011
Rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione
1. Gli Stati membri possono chiedere all’Unione il rimborso dell’aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno di esecuzione dei programmi operativi.
La richiesta è corredata di elementi comprovanti che le condizioni stabilite all’ sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state rispettate in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull’importo dell’aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dall’Unione, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale), dalle organizzazioni di produttori e dai loro soci.
2. La Commissione decide se accogliere o respingere la richiesta. La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull’autorizzazione e sul rimborso dell’aiuto finanziario nazionale o quando lo Stato membro richiedente non ha rispettato le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi di cui al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Se il rimborso dell’aiuto da parte dell’Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (14).
4. La quota di rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione non è superiore al 60 % dell’aiuto finanziario nazionale concesso all’organizzazione di produttori.
Storico versioni
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