Art. 98
Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
In vigore dal 7 giu 2011
Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, per ogni giorno di mercato, i prezzi medi rilevati degli ortofrutticoli commercializzati sui mercati rappresentativi elencati nell’allegato XV, parte A.
Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale, sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I.
I prezzi comunicati si intendono franco centro d’imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.
Se dispongono di dati in proposito, gli Stati membri comunicano i prezzi corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e/o alle forme di presentazione di cui all’allegato XV, parte A. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri e/o forme di presentazione diversi da quelli indicati nell’allegato XV, parte A, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e/o le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.
2. Gli Stati membri identificano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli considerati, sulla base delle transazioni avvenute su mercati fisicamente identificabili quali mercati all’ingrosso, aste e altri luoghi fisici di incontro tra la domanda e l’offerta, oppure sulla base delle transazioni dirette tra produttori, comprese le organizzazioni di produttori, e singoli acquirenti quali grossisti, intermediari, centri di distribuzione o altri operatori interessati. È possibile identificare i mercati rappresentativi anche sulla base di una combinazione di transazioni effettuate su mercati fisicamente identificabili e di transazioni dirette.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare volontariamente alla Commissione i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli e di altri prodotti elencati nell’allegato XV, parte B.
4. Le comunicazioni dei prezzi di cui al paragrafo 3 sono effettuate secondo linee guida che la Commissione adotta e pubblica nei modi che giudica opportuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-98