Art. 100
Procedura di presentazione delle domande
In vigore dal 7 giu 2011
Procedura di presentazione delle domande
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione del programma operativo, nonché delle domande di pagamento.
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