Art. 99
Sistema di identificazione unico
In vigore dal 7 giu 2011
Sistema di identificazione unico
Gli Stati membri provvedono all’applicazione di un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto presentate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell’identità di cui all’, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (15).
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