Art. 148
Forza maggiore e circostanze eccezionali
In vigore dal 7 giu 2011
Forza maggiore e circostanze eccezionali
Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario irrogare una sanzione o una penale o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione o la penale non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all’autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest’ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’interessato è in grado di farlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-148