Art. 147
Errori palesi
In vigore dal 7 giu 2011
Errori palesi
Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro.
Storico versioni
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