Art. 150

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 giu 2011
Disposizioni transitorie 1.   I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell’articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1o gennaio 2008. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 203 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le norme sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti, che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel territorio degli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui al suddetto paragrafo, sono costituite, oltre che dalle pertinenti norme di commercializzazione di cui al titolo II del presente regolamento, da quelle contenute nei regolamenti della Commissione citati nell’allegato XX. 3.   I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (21) sono finanziati ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 4.   Entro il 15 settembre 2011 gli Stati membri modificano, se necessario, le loro strategie nazionali al fine di: a) giustificare debitamente la distanza da considerarsi significativa ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera b); b) fissare una percentuale massima delle spese annue di un programma operativo da destinare ad azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi ai sensi dell’, paragrafo 4, secondo comma. 5.   I programmi operativi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono proseguire fino alla loro scadenza senza rispettare la percentuale massima di cui all’, paragrafo 4, secondo comma.
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