Art. 144

Sanzioni nazionali

In vigore dal 7 giu 2011
Sanzioni nazionali Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1234/2007; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
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Sanzioni nazionali (Art. 144 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo