Art. 142

Esenzioni dal dazio addizionale

In vigore dal 7 giu 2011
Esenzioni dal dazio addizionale 1.   Sono esenti dal dazio addizionale: a) le merci importate nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (19) (di seguito «la nomenclatura combinata»); b) le merci in fase di inoltro nell’Unione ai sensi del paragrafo 2. 2.   Sono considerate in fase di inoltro nell’Unione le merci che: a) hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale e b) sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell’Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell’imposizione del dazio addizionale. 3.   Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2. Tuttavia, le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di imposizione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti documenti: a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data; b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data; c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell’Unione o di transito comune; d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.
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Esenzioni dal dazio addizionale (Art. 142 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo