Art. 140
Imposizione di un dazio addizionale
In vigore dal 7 giu 2011
Imposizione di un dazio addizionale
1. Non appena si constata, per uno dei prodotti e per uno dei periodi indicati all’allegato XVIII, che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
2. Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:
a)
la classificazione tariffaria dei prodotti, effettuata conformemente all’, comporti l’applicazione dei dazi specifici all’importazione più elevati applicabili alle importazioni dell’origine in questione;
b)
l’importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-140