Art. 138
Campo di applicazione e definizioni
In vigore dal 7 giu 2011
Campo di applicazione e definizioni
1. I dazi addizionali all’importazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito «dazi addizionali») possono essere applicati ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato XVIII alle condizioni stabilite nella presente sezione.
2. I livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali sono fissati nell’allegato XVIII.
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