Art. 137
Base del prezzo di entrata
In vigore dal 7 giu 2011
Base del prezzo di entrata
1. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A sono classificati nella tariffa doganale comune è pari, a scelta dell’importatore:
a)
al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale dell’Unione, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti. Se i prezzi summenzionati superano di oltre l’8 % il valore forfettario applicabile al prodotto al momento dell’immissione in libera pratica, l’importatore deve costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l’importo del dazio all’importazione a cui i prodotti possono in definitiva essere soggetti corrisponde all’importo del dazio che l’importatore avrebbe dovuto pagare se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario, oppure
b)
al valore in dogana calcolato conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l’importatore costituisce la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all’importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all’importazione applicabile alla partita in questione, oppure
c)
al valore forfettario all’importazione calcolato conformemente all’ del presente regolamento.
2. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte B sono classificati nella tariffa doganale comune è pari, a scelta dell’importatore:
a)
al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale dell’Unione, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti. Se le autorità doganali ritengono che sia necessaria una cauzione a norma dell’articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importatore deve costituire una cauzione di importo pari all’importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi, oppure
b)
al valore in dogana calcolato conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l’importatore deve costituire la cauzione di cui all’articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di importo pari all’importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi.
3. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.
Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 2, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata.
4. L’importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b). In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l’applicazione del paragrafo 5.
La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.
In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione.
5. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 4 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore.
6. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d’interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
Storico versioni
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