Art. 143
Controlli
In vigore dal 7 giu 2011
Controlli
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a)
tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa dello Stato membro o dell’Unione o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale possano essere verificati;
b)
le autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e
c)
siano predisposti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi degli Stati membri o dell’Unione.
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