Art. 134
Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati
In vigore dal 7 giu 2011
Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l’origine:
a)
i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi di cui all’, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati e
b)
i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).
Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati:
a)
per ciascuno dei prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A;
b)
per l’insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
c)
nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.
Essi sono ridotti dei seguenti importi:
a)
un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell’8 % per le altre piazze e
b)
le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell’Unione.
Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati senza indugio alla Commissione.
3. I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti dapprima di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e poi di un importo pari a 0,7245 EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
4. Per i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi:
a)
i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
b)
i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, se i prodotti di questa categoria rappresentano meno del 50 % dei quantitativi totali commercializzati, dai prezzi dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
c)
i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condizioni di produzione del paese di origine, tali prodotti non presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I.
Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.
Per i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.
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