Art. 133
Campo di applicazione e definizioni
In vigore dal 7 giu 2011
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sezione stabilisce le norme per l’applicazione dell’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a)
«partita», la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e
b)
«importatore», il dichiarante ai sensi dell’, paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (17).
Storico versioni
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