Art. 133

Campo di applicazione e definizioni

In vigore dal 7 giu 2011
Campo di applicazione e definizioni 1.   La presente sezione stabilisce le norme per l’applicazione dell’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   Ai fini della presente sezione si intende per: a) «partita», la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e b) «importatore», il dichiarante ai sensi dell’, paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (17).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-133

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campo di applicazione e definizioni (Art. 133 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo