Art. 131

Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione

In vigore dal 7 giu 2011
Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione In caso di estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione, gli Stati membri verificano, per ciascuna campagna, che le condizioni di rappresentatività di cui all’articolo 125 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ricorrano per tutto il periodo di validità dell’estensione. Essi revocano l’estensione a decorrere dall’inizio della campagna di commercializzazione successiva se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte. Gli Stati membri informano immediatamente delle revoche la Commissione, la quale pubblica tali informazioni nei modi che giudica opportuni.
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Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione (Art. 131 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo