Art. 129
Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività
In vigore dal 7 giu 2011
Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività
1. Contestualmente alla comunicazione, a norma dell’articolo 125 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, delle regole che ha reso vincolanti per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:
a)
l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l’estensione delle regole;
b)
il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati si riferiscono alla situazione esistente alla data di inoltro della domanda di estensione;
c)
il volume totale della produzione della circoscrizione economica e il volume della produzione commercializzata dall’organizzazione di produttori o dall’associazione di organizzazioni di produttori durante l’ultima campagna per la quale questi dati sono disponibili;
d)
la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate nell’ambito dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori interessata e
e)
la data di entrata in vigore dell’estensione e la durata di validità della stessa.
2. Per la determinazione della rappresentatività ai sensi dell’articolo 125 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l’esclusione:
a)
dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell’azienda o nella zona di produzione;
b)
delle vendite dirette di cui alla lettera a);
c)
dei prodotti consegnati per la trasformazione di cui all’articolo 125 septies, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, salvo se le regole di cui trattasi si applicano, in tutto o in parte, a tali prodotti.
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