Art. 130

Contributo finanziario

In vigore dal 7 giu 2011
Contributo finanziario Lo Stato membro che decide, conformemente all’articolo 125 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che i produttori non soci di un’organizzazione di produttori sono tenuti al pagamento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione gli elementi necessari per verificare l’osservanza delle condizioni prescritte nel suddetto articolo. Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del contributo, l’importo unitario, il beneficiario o i beneficiari, nonché le varie categorie di spese menzionate all’articolo 125 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Contributo finanziario (Art. 130 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo