Art. 130
Contributo finanziario
In vigore dal 7 giu 2011
Contributo finanziario
Lo Stato membro che decide, conformemente all’articolo 125 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che i produttori non soci di un’organizzazione di produttori sono tenuti al pagamento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione gli elementi necessari per verificare l’osservanza delle condizioni prescritte nel suddetto articolo.
Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del contributo, l’importo unitario, il beneficiario o i beneficiari, nonché le varie categorie di spese menzionate all’articolo 125 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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