Art. 132
Vendita di prodotti sull’albero; acquirenti
In vigore dal 7 giu 2011
Vendita di prodotti sull’albero; acquirenti
1. In caso di vendita di prodotti sull’albero da parte di un produttore non aderente ad un’organizzazione di produttori, l’acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole di cui all’allegato XVI bis, punto 1, lettere e) ed f), e punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l’acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese vincolanti determinate regole, tra quelle elencate nell’allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, diverse da quelle indicate al paragrafo 1.
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