Art. 6
In vigore dal 25 mag 2011
1. Gli importi degli elementi agricoli ridotti e, se del caso, dei dazi addizionali ridotti stabiliti conformemente all' sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo disposizioni contrarie nell'accordo con il paese terzo interessato, gli importi pubblicati conformemente al paragrafo 1 sono applicabili dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo alla pubblicazione.
Qualora tanto gli elementi agricoli ridotti quanto i dazi addizionali ridotti applicabili ai prodotti di base restino invariati, gli elementi agricoli e i dazi addizionali stabiliti a norma dell' continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione di elementi agricoli e dazi addizionali sostitutivi.
Storico versioni
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