Art. 2

In vigore dal 25 mag 2011
Al fine di stabilire gli elementi agricoli ridotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1216/2009, sono presi in considerazione i seguenti prodotti di base: — codice NC ex 1001 90 99 frumento (grano) tenero, — codice NC 1001 10 00 frumento (grano) duro, — codice NC 1002 00 00 segala, — codice NC 1003 00 90 orzo, — codice NC 1005 90 00 granturco non destinato alla semina, — codici NC 1006 20 96 e 1006 20 98 riso semigreggio a grani lunghi, nel seguito denominato «riso», — codice NC 1701 99 10 zuccheri bianchi, — codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 melassi, — codice NC ex 0402 10 19 latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg, nel seguito denominato «PG 2», — codice NC ex 0402 21 19 latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 26 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg, nel seguito denominato «PG 3», — codice NC ex 0405 10 burro, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 82 %, nel seguito denominato «PG 6».
Storico versioni

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