Art. 1
In vigore dal 25 mag 2011
Il presente regolamento stabilisce le norme per la determinazione degli elementi agricoli ridotti di cui all', paragrafo 2, e dei dazi addizionali corrispondenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009, nonché per la gestione dei contingenti aperti nel quadro di accordi preferenziali applicabili alle merci e ai prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1216/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:514:oj#art-1