Art. 3
In vigore dal 25 mag 2011
1. Gli elementi agricoli ridotti applicabili nel quadro di scambi preferenziali sono calcolati in funzione delle quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate per la fabbricazione delle merci oggetto del presente regolamento.
2. Le quantità di prodotti di base di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nell'allegato I per le merci che vi sono elencate con i codici della nomenclatura combinata (NC).
3. Per le merci elencate con i codici NC per le quali l'allegato I rinvia all'allegato II, le quantità di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nell'allegato II.
4. Per le merci di cui al paragrafo 3 si applicano codici addizionali, in funzione della loro composizione, come indicato nell'allegato III.
5. Laddove previsto in un accordo preferenziale, in deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli elementi agricoli ridotti e, se del caso, i dazi addizionali ridotti applicabili a ciascuna merce che può beneficiare di una riduzione del dazio sono ottenuti applicando un coefficiente di riduzione agli elementi agricoli e ai dazi addizionali corrispondenti stabiliti nella tariffa doganale comune.
Storico versioni
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