Art. 8

In vigore dal 25 mag 2011
Se, nel caso dei prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo sotto forma di un importo specifico, oggetto o meno di una riduzione nell'ambito di un contingente tariffario, e se la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio ad valorem per le importazioni non preferenziali di tali merci, l'importo da versare non può superare quest'ultima aliquota.
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