Art. 10
In vigore dal 25 mag 2011
1. Gli elementi agricoli della tariffa doganale comune si applicano nei seguenti casi:
a)
gli elementi agricoli si riferiscono alle merci di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009 che non sono oggetto degli accordi preferenziali relativi agli scambi di tali merci con il paese interessato;
b)
gli elementi agricoli si applicano a merci che superano il contingente tariffario.
2. Se il contingente tariffario riguarda una riduzione dei dazi ad valorem corrispondente all'elemento agricolo nella forma indicata all', i dazi applicabili per le quantità che superano i contingenti tariffari sono quelli fissati dalla tariffa doganale comune o quelli stabiliti nell'accordo.
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