Art. 5

In vigore dal 25 mag 2011
1.   Conformemente all', paragrafo 1, gli elementi agricoli ridotti e, se del caso, i dazi addizionali ridotti applicabili a ogni merce che può beneficiare di tale riduzione del dazio sono ottenuti moltiplicando i quantitativi di prodotti di base pertinenti utilizzati per l'importo di base di cui al paragrafo 2 e sommando i risultati per tutti i prodotti di base pertinenti utilizzati per fabbricare la merce in questione. 2.   L'importo di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e, se del caso, dei dazi addizionali ridotti, è l'importo in euro previsto dall'accordo preferenziale pertinente o determinato conformemente a tale accordo. 3.   Qualora un accordo preferenziale preveda una riduzione delle aliquote di elementi agricoli per merce anziché una riduzione degli importi di base, gli elementi agricoli ridotti sono calcolati applicando la riduzione prevista dall'accordo agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune. 4.   Nel caso in cui l'elemento agricolo ridotto e, se del caso, i dazi addizionali ridotti, determinati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, risultassero inferiori a 2,4 EUR/100 kg, il valore di tale elemento o dazio è fissato a zero.
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