Art. 4
In vigore dal 25 mag 2011
1. Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato II, le quantità di zucchero e di cereali da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi addizionali ridotti sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) sono quelle indicate in tale allegato, ai punti B e C, riguardo ai tenori, rispettivamente, di saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio e di amido, fecola e/o glucosio ivi indicati.
2. Per quanto riguarda le merci che non figurano nell'allegato II, i dazi addizionali di cui al paragrafo 1 sono ottenuti considerando unicamente le quantità di prodotti di base che rientrano nel settore dei cereali o nel settore dello zucchero di cui rispettivamente alle parti I e III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4).
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