Art. 12

Protezione dei dati personali

In vigore dal 16 feb 2011
Protezione dei dati personali 1.   Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento. 2.   Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell’, paragrafo 2, sono considerati come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’, lettera d), della direttiva 95/46/CE. 3.   Gli organizzatori assicurano che i dati personali raccolti per un’iniziativa dei cittadini non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all’iniziativa stessa e distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per l’iniziativa in questione e le eventuali loro copie entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell’ oppure diciotto mesi dopo la data di registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini. 4.   L’autorità competente usa i dati personali ricevuti per una determinata iniziativa dei cittadini al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell’, paragrafo 2, e distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi un mese dopo aver rilasciato il certificato di cui all’articolo suddetto. 5.   La dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini e le loro copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 se necessario ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a una proposta d’iniziativa dei cittadini. Gli organizzatori e l’autorità competente distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi una settimana dopo l’adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti. 6.   Gli organizzatori applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.
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Protezione dei dati personali (Art. 12 Regolamento (UE) 2011/211) — Testo vigente | Portale Normativo