Art. 9
Presentazione di un’iniziativa dei cittadini alla Commissione
In vigore dal 16 feb 2011
Presentazione di un’iniziativa dei cittadini alla Commissione
Dopo aver ottenuto i certificati di cui all’, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l’iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.
L’importo del sostegno e dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (9).
Ai fini del presente articolo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell’allegato VII e trasmettono tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:211:oj#art-9