Art. 11
Audizione pubblica
In vigore dal 16 feb 2011
Audizione pubblica
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), ed entro il termine di cui all’, paragrafo 1, lettera c), gli organizzatori hanno l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica. La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l’audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell’Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.
Storico versioni
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