Art. 10

Procedura di esame dell’iniziativa dei cittadini da parte della Commissione

In vigore dal 16 feb 2011
Procedura di esame dell’iniziativa dei cittadini da parte della Commissione 1.   Quando la Commissione riceve un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’, essa: a) pubblica senza indugio l’iniziativa dei cittadini sul suo registro; b) riceve gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa dei cittadini; c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa dei cittadini, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso. 2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.
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