Art. 8

Verifica e certificazione da parte degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno

In vigore dal 16 feb 2011
Verifica e certificazione da parte degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno 1.   Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari a norma degli , gli organizzatori presentano alle autorità competenti di cui all’, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell’allegato V e separano le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica. Gli organizzatori presentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro competente nel modo seguente: a) allo Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato nell’allegato III, parte C, punto 1; oppure b) allo Stato membro che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento d’identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno, secondo quanto precisato nell’allegato III, parte C, punto 2. 2.   Entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell’allegato VI, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l’autenticazione della firma. 3.   Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.
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