Art. 6
Sistemi di raccolta per via elettronica
In vigore dal 16 feb 2011
Sistemi di raccolta per via elettronica
1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.
Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri gli organizzatori possono servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.
I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica.
2. Gli organizzatori si accertano che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno rispetti il paragrafo 4.
Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori chiedono all’autorità competente dello Stato membro interessato di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetta il paragrafo 4.
Gli organizzatori possono iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo una volta che hanno ottenuto la certificazione di cui al paragrafo 3. Gli organizzatori pubblicano copia della certificazione in parola nel sito web utilizzato per il sistema di raccolta.
Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione sviluppa e successivamente mantiene un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica. Il software è messo a disposizione gratuitamente.
3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente al paragrafo 4, entro un mese l’autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell’allegato IV.
Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
4. I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:
a)
soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;
b)
i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire, tra l’altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l’iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;
c)
il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno secondo un modulo conforme ai modelli figuranti nell’allegato III, così da consentirne la verifica da parte degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2.
5. Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l’attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:211:oj#art-6