Art. 4

Registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini

In vigore dal 16 feb 2011
Registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini 1.   Prima d’iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell’allegato II, riguardanti in particolare l’oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini. Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell’Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»). Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d’iniziativa dei cittadini. Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione. La traduzione della proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione è di responsabilità degli organizzatori. La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza. 2.   Entro due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’allegato II, la Commissione registra una proposta d’iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell’, paragrafo 2; b) la proposta d’iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati; c) la proposta d’iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio; e d) la proposta d’iniziativa dei cittadini non è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’ TUE. 3.   La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte. Qualora rifiuti di registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione. 4.   Una volta che è stata registrata, una proposta d’iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini. 5.   Gli organizzatori possono ritirare una proposta d’iniziativa dei cittadini che è stata registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno a norma dell’. In questo caso, un’indicazione in tal senso è inserita nel registro.
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