Art. 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

In vigore dal 16 feb 2011
Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno 1.   Gli organizzatori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa dei cittadini registrata a norma dell’. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell’allegato III e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d’iniziativa dei cittadini in questione. Prima d’iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell’allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro. 2.   Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l’. Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (8), sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta. 3.   I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dagli organizzatori. Essi indicano solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri, di cui all’allegato III. I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all’allegato III. In considerazione di tali modifiche la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell’ e alle condizioni di cui agli , modifiche dell’allegato III. 5.   Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, per un periodo non superiore a dodici mesi. Alla fine di tale periodo, il registro indica che il termine è scaduto e, se del caso, che non è stato raccolto il numero necessario di dichiarazioni di supporto.
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