Art. 17
Esercizio della delega
In vigore dal 16 feb 2011
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
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