Art. 17

Esercizio della delega

In vigore dal 16 feb 2011
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione a tempo indeterminato. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
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