Art. 15

Autorità competenti negli Stati membri

In vigore dal 16 feb 2011
Autorità competenti negli Stati membri 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, ogni Stato membro designa un’autorità competente responsabile di coordinare l’operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti. 3.   Entro il 1o marzo 2012, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l’indirizzo delle autorità competenti. 4.   La Commissione compila l’elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.
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Autorità competenti negli Stati membri (Art. 15 Regolamento (UE) 2011/211) — Testo vigente | Portale Normativo