Art. 14

Sanzioni

In vigore dal 16 feb 2011
Sanzioni 1.   Gli Stati membri assicurano che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso di: a) false dichiarazioni rese dagli organizzatori; b) utilizzo fraudolento dei dati. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.
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