Art. 14
Sanzioni
In vigore dal 16 feb 2011
Sanzioni
1. Gli Stati membri assicurano che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso di:
a)
false dichiarazioni rese dagli organizzatori;
b)
utilizzo fraudolento dei dati.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:211:oj#art-14