Art. 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

In vigore dal 16 feb 2011
Numero minimo di firmatari per Stato membro 1.   Un’iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un quarto degli Stati membri. 2.   In almeno un quarto degli Stati membri, l’iniziativa dei cittadini deve essere firmata almeno dal numero minimo di cittadini indicato, al momento della registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, nell’allegato I. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. 3.   La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’ e alle condizioni di cui agli , opportuni adeguamenti dell’allegato I per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo. 4.   I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro responsabile della verifica della loro dichiarazione di sostegno a norma dell’, paragrafo 1.
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