Art. 3

Disposizioni riguardanti gli organizzatori ed i firmatari

In vigore dal 16 feb 2011
Disposizioni riguardanti gli organizzatori ed i firmatari 1.   Gli organizzatori devono essere cittadini dell’Unione e aver raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. 2.   Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri. Gli organizzatori designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell’Unione durante l’intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini. Gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini. Ai fini della registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini a norma dell’, la Commissione esamina solo le informazioni concernenti i sette membri del comitato dei cittadini necessarie per soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo. 3.   La Commissione può chiedere agli organizzatori di fornire la prova del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Per poter dichiarare il proprio sostegno a un’iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell’Unione e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
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