Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 feb 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«iniziativa dei cittadini», un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati;
2)
«firmatari», i cittadini dell’Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa;
3)
«organizzatori», le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un’iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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