Art. 8
Compiti del direttore esecutivo
In vigore dal 22 set 2010
Compiti del direttore esecutivo
Il direttore esecutivo:
a)
rappresenta l’Agenzia, salvo per le attività e le decisioni intraprese o adottate conformemente a quanto disposto ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua gestione;
b)
prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;
c)
provvede ad attuare il programma di lavoro annuale dell’Agenzia sotto il controllo del consiglio di amministrazione;
d)
adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia ai sensi del presente regolamento;
e)
elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’ ed esegue il bilancio a norma dell’;
f)
prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;
g)
provvede affinché l’Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC;
h)
definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;
i)
esercita, nei confronti del personale, i poteri previsti dall’;
j)
può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l’apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell’;
k)
provvede affinché siano predisposte le funzioni di segretariato e tutte le risorse necessarie per il corretto funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza e degli organi istituiti sotto la sua autorità, di cui all’, paragrafo 11.
Storico versioni
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