Art. 8

Compiti del direttore esecutivo

In vigore dal 22 set 2010
Compiti del direttore esecutivo Il direttore esecutivo: a) rappresenta l’Agenzia, salvo per le attività e le decisioni intraprese o adottate conformemente a quanto disposto ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua gestione; b) prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione; c) provvede ad attuare il programma di lavoro annuale dell’Agenzia sotto il controllo del consiglio di amministrazione; d) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia ai sensi del presente regolamento; e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’ ed esegue il bilancio a norma dell’; f) prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione; g) provvede affinché l’Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC; h) definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione; i) esercita, nei confronti del personale, i poteri previsti dall’; j) può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l’apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell’; k) provvede affinché siano predisposte le funzioni di segretariato e tutte le risorse necessarie per il corretto funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza e degli organi istituiti sotto la sua autorità, di cui all’, paragrafo 11.
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