Art. 6
Compiti del consiglio di amministrazione
In vigore dal 22 set 2010
Compiti del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia svolga i compiti affidatile, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine. Riguardo ai compiti e alle decisioni di accreditamento di sicurezza di cui al capo III, il consiglio di amministrazione è responsabile dei soli aspetti relativi alle risorse e al bilancio. Inoltre, il consiglio di amministrazione:
a)
nomina il direttore esecutivo a norma dell’, paragrafo 2;
b)
adotta, entro il 15 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente;
c)
esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia a norma degli ;
d)
vigila sul funzionamento del centro di sicurezza Galileo (in prosieguo: il «centro di monitoraggio della sicurezza Galileo» o il «GSMC») di cui all’, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008;
e)
esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo;
f)
adotta le disposizioni particolari necessarie all’attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Agenzia, a norma dell’;
g)
adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia e la trasmette, entro il 1o luglio, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo; l’Agenzia trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;
h)
adotta il suo regolamento interno.
Storico versioni
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