Art. 21

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

In vigore dal 22 set 2010
Accesso ai documenti e protezione dei dati personali 1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (12), si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 4.   Il trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall’Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).
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