Art. 23
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 22 set 2010
Partecipazione di paesi terzi
1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l’Unione europea accordi in tal senso.
2. Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall’Agenzia, sui contributi finanziari e sul personale.
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