Art. 4
Status giuridico, uffici locali
In vigore dal 22 set 2010
Status giuridico, uffici locali
1. L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.
2. L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Agenzia ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Agenzia a norma dell’.
4. Fatto salvo l’, paragrafo 9, l’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
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