Art. 4

Status giuridico, uffici locali

In vigore dal 22 set 2010
Status giuridico, uffici locali 1.   L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa è dotata di personalità giuridica. 2.   L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3.   L’Agenzia ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Agenzia a norma dell’. 4.   Fatto salvo l’, paragrafo 9, l’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
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Status giuridico, uffici locali (Art. 4 Regolamento (UE) 2010/912) — Testo vigente | Portale Normativo