Art. 5

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 22 set 2010
Consiglio di amministrazione 1.   È istituito un consiglio di amministrazione per svolgere i compiti elencati nell’. 2.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ogni Stato membro, da cinque rappresentanti designati dalla Commissione e da un rappresentante senza diritto di voto designato dal Parlamento europeo. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato per una durata di cinque anni al massimo. Un rappresentante dell’Alto rappresentante e un rappresentante dell’ESA sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. 3.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’. 4.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di due anni e mezzo, rinnovabile una volta, e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Di norma, il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, a meno che il presidente non decida altrimenti. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. L’Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione. 6.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri. 7.   Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. Le decisioni basate sull’, lettere b) ed e), non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione. Il direttore esecutivo non partecipa al voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.
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