Art. 11

Consiglio di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 22 set 2010
Consiglio di accreditamento di sicurezza 1.   In seno all’Agenzia è istituito un consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (in prosieguo: il «consiglio di accreditamento di sicurezza»). Per quanto riguarda i sistemi GNSS europei, il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge le funzioni del comitato di accreditamento di sicurezza di cui alle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione. 2.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i compiti affidati all’Agenzia in materia di accreditamento di sicurezza ai sensi dell’, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 683/2008 e adotta le «decisioni di accreditamento di sicurezza» di cui al presente articolo, in particolare per quanto riguarda l’approvazione della strategia di accreditamento di sicurezza e dei lanci di satelliti, l’autorizzazione a rendere operativi i sistemi nelle diverse configurazioni o per i vari servizi, l’autorizzazione a rendere operative le stazioni terrestri e in particolare le stazioni di ricezione del segnale ubicate in paesi terzi, nonché l’autorizzazione a fabbricare ricevitori integranti la tecnologia PRS e i relativi componenti. 3.   L’accreditamento di sicurezza dei sistemi da parte del consiglio di accreditamento di sicurezza consiste nella verifica della conformità dei sistemi ai requisiti di sicurezza di cui all’ del regolamento (CE) n. 683/2008, nel rispetto delle pertinenti norme e regolamentazioni di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione. 4.   In base alle relazioni sui rischi di cui al paragrafo 11, il consiglio di accreditamento di sicurezza informa la Commissione della sua valutazione del rischio e le fornisce consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi residui per una determinata decisione di accreditamento di sicurezza. 5.   La Commissione tiene costantemente informato il consiglio di accreditamento di sicurezza sull’impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto svolgimento dei programmi e dell’attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il consiglio di accreditamento di sicurezza prende atto di tali pareri della Commissione. 6.   Le decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione. 7.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell’Alto rappresentante. Un rappresentante dell’ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. 8.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza stabilisce il suo regolamento interno e nomina il suo presidente. 9.   Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza rappresenta l’Agenzia nella misura in cui, ai sensi dell’, il direttore esecutivo non la rappresenta. 10.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza ha accesso a tutte le risorse umane e materiali necessarie a provvedere alle appropriate funzioni di sostegno amministrativo e a consentirgli, insieme agli organi di cui al paragrafo 11, di svolgere i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel trattamento dei fascicoli, nell’avvio e nel monitoraggio dell’attuazione delle procedure di sicurezza e nell’esecuzione di audit di sicurezza del sistema, nella preparazione di decisioni e nell’organizzazione di riunioni. 11.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la continuità necessaria delle sue attività, istituisce: — un gruppo incaricato di eseguire analisi e test di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni, — un’autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) con il compito di assistere il consiglio di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto concerne questioni relative alle chiavi elettroniche di volo. 12.   Se un consenso in conformità dei principi generali di cui all’ del presente regolamento non può essere raggiunto, il consiglio di accreditamento di sicurezza adotta decisioni con una votazione a maggioranza, come previsto dall’ del trattato sull’Unione europea e fatto salvo l’ del presente regolamento. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’Alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza firma, a nome del consiglio di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo. 13.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio sull’impatto dell’adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto svolgimento dei programmi. La Commissione, se ritiene che una decisione adottata dal consiglio di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto svolgimento dei programmi, ad esempio in termini di costi e calendario, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. 14.   Tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbero essere espressi entro un mese, la Commissione può adottare misure adeguate a norma del regolamento (CE) n. 683/2008. 15.   Il consiglio di amministrazione è tenuto regolarmente informato dell’evoluzione dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza. 16.   Il calendario dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza rispetta il programma di lavoro GNSS della Commissione.
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Consiglio di accreditamento di sicurezza (Art. 11 Regolamento (UE) 2010/912) — Testo vigente | Portale Normativo