Art. 13
Bilancio
In vigore dal 22 set 2010
Bilancio
1. Le entrate dell’Agenzia comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea destinata a garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese.
2. Le spese dell’Agenzia comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all’, paragrafo 11, e ai contratti e agli accordi conclusi dall’Agenzia per svolgere i compiti affidatile.
3. Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell’organico.
4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del relativo progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell’organico e del programma di lavoro provvisorio, all’Unione nonché ai paesi terzi con cui l’Unione ha concluso accordi ai sensi dell’.
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l’«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
9. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia e adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.
10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrà incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
12. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.
Storico versioni
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